Vertenza ferie docenti precari

La Corte di Cassazione, sez. lav. con ordinanza n. 13440 del 15.05.2024, ha affrontato la questione del diritto dei docenti precari a godere delle ferie e, in caso di mancato godimento, a ricevere la relativa indennità sostitutiva.
La Corte ha stabilito i seguenti principi:



• I docenti precari non sono obbligati a fruire delle ferie durante l’anno scolastico. A differenza dei docenti a tempo indeterminato, i quali possono essere obbligati a fruire delle ferie d’ufficio, i docenti precari hanno la facoltà di decidere liberamente quando godere delle proprie ferie.


• Le ferie non godute dai docenti precari possono essere monetizzate alla cessazione del contratto. Ciò significa che, al termine del loro rapporto di lavoro, i docenti precari hanno diritto a ricevere una indennità per le ferie che non hanno goduto.


• Il datore di lavoro è tenuto a informare i docenti precari del loro diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non fruite. La scuola ha l’obbligo di comunicare ai docenti precari le modalità e i tempi per la fruizione delle ferie, nonché le conseguenze del mancato godimento delle stesse.


• Se il datore di lavoro non adempie all’obbligo di informazione, i docenti precari hanno diritto all’indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste. In caso di mancata comunicazione da parte della scuola, i docenti precari hanno diritto a ricevere il compenso economico per tutte le ferie maturate e non godute, indipendentemente dal fatto che le abbiano o meno richieste.


La FLC CGIL sostiene i propri iscritti nella vertenza sopra illustrata, mettendo a loro disposizione lo studio legale di riferimento.


Per chi decide di accedere alla vertenza, potrà compilare la scheda anagrafica che trovate in questa pagina, sarete contattati dalla segreteria dello studio legale per la consegna della
documentazione, la firma del mandato e tutti i successivi adempimenti.


Si invitano gli interessati a contattare lo studio ai seguenti recapiti:
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SCHEDA ANAGRAFICA